PIANI INDUSTRIALI

PER IL RISANAMENTO AZIENDALE ex art. 67 L.F.

PER ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE ex art. 182bis L.F

PER CONCORDATO PREVENTIVO E IN CONTINUITA' ex art. 161 e 186 bis L.F.

Premessa

Per le aziende che versano in situazioni di difficoltà finanziaria, il nuovo Decreto Sviluppo ha previsto interventi specifici, volti a facilitare i processi di risanamento e ristrutturazione d'impresa. Tale normativa è stata approvata con l'obiettivo di fornire nuovi strumenti di tutela a favore dell'impresa in crisi per la ridefinizione del proprio indebitamento. Tra essi ricordiamo "la moratoria", ossia la sospensione delle azioni esecutive (similmente a quanto previsto dalla disciplina statunitense del procedimento di composizione noto come "chapter 11") per un periodo di 60 – 120 giorni tra il deposito della domanda e la presentazione del piano. Durante il periodo di moratoria il debitore può ottenere di contrarre finanziamenti prededucibili ex art 111.

Obiettivi della redazione del piano

La scelta della procedura giuridica da adottare dipende dalla gravità della situazione nella quale versa l'azienda, che può spaziare da una semplice necessità di rifinanziamento delle attuali linee di credito (per cui una procedura ex art. 67 può essere la più adeguata) alla necessità di salvataggio del soggetto giuridico o di quello economico soddisfacendo quanto più è possibile i creditori sociali (per cui sono più opportune procedure ex art 182bis, 161 o 186bis).

Qualunque sia la procedura che l'azienda intenda adottare il piano svolge un ruolo determinante nel rapportarsi verso i creditori aziendali (banche, fisco e fornitori in primis). In particolare, nei rapporti con il sistema bancario, il piano industriale può garantire la prededuzione dei nuovi finanziamenti e aiuta a garantire la condivisione delle misure da adottare ed il raggiungimento dell'accordo tra le parti.

Infine, quando il Piano Attestato viene pubblicato nel registro delle imprese, questa forma di pubblicità ha una importante conseguenza fiscale, perché la nuova disciplina collega ad essa un'esenzione da tassazione delle sopravvenienze attive realizzate dal debitore in virtù del Piano Attestato (esenzione che non opera invece in difetto di pubblicità del piano).

Definizione di Piano Industriale

Il piano industriale è un documento dettagliato che descrive lo stato finanziario e di mercato dell'azienda e ne constata la situazione di crisi. Viene dunque analizzata l'azienda sotto il profilo qualitativo e quantitativo, si identifica lo stato di crisi e le relative motivazioni e successivamente si profilano le soluzioni da adottare per il risanamento aziendale. Si presentano infine le previsioni economico-finanziarie per verificare la sostenibilità del piano.

La normativa in oggetto non impone particolari vincoli o limitazioni al piano ma lascia all'imprenditore ampia discrezionalità nella predisposizione delle forme e degli elementi. L'importante è:

• Individuare il tipo di crisi e le cause della stessa

• Elaborare le possibili soluzioni al superamento della crisi

• Rappresentare numericamente gli effetti della crisi e quelli del risanamento.

Il piano deve essere asseverato da un esperto che alla luce del novellato art 67 deve:

a) essere designato dal debitore e non dal Tribunale come ritenuto per un lungo periodo da alcuni operatori;

b) attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, come già previsto in tema di concordato preventivo e come peraltro già richiesto dalla giurisprudenza maggioritaria;

c) essere un professionista indipendente ed a tale fine la nuova previsione chiarisce che non può essere legato all'impresa (ed a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento) da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti ai sindaci e non deve avere prestato attività di lavoro autonomo o subordinato a favore del debitore negli ultimi cinque anni, neppure tramite altri professionisti con cui è unito in associazione professionale, né nello stesso periodo può avere partecipato agli organi di amministrazione o di controllo del debitore.

Bisogni del cliente

Aziende di medie e grandi dimensioni in crisi per le quali sono possibili i seguenti scenari:

a) Salvataggio del soggetto giuridico e dell'azienda nei casi in cui è possibile recuperare tutti gli equilibri: patrimoniale, finanziario ed economico.

b) Salvataggio del solo soggetto giuridico nei casi in cui è possibile recuperare solo l'equilibrio patrimoniale e finanziario (accordi con i creditori, interventi del socio, cessione ramo d'azienda, ecc).

c) Salvataggio solo dell'azienda nei casi in cui è possibile recuperare solo l'equilibrio economico, magari anche attraverso ristrutturazioni profonde dell'azienda.

d) L'obiettivo del piano in oggetto può anche essere la liquidazione dell'azienda: nel caso in cui il piano prevede solo il risanamento dell'esposizione debitoria ed il riequilibrio finanziario, consente all'imprenditore di uscire dalla crisi anche senza la continuazione dell'attività.

Fasi per l'elaborazione

a) Raccolta della documentazione aziendale, amministrativa e contabile, per identificare la situazione aziendale di partenza, la posizione debitoria complessiva e lo stato di crisi.

b) Raccolta di tutte le informazioni extracontabili tramite colloquio con l'imprenditore e le principali figure manageriali aziendali.

c) Analisi swot dell'azienda.

d) Analisi economico-finanziaria dell'azienda.

e) Stesura dell'ipotesi di risanamento e delle relative azioni (riscadenziamento debiti, operazioni di saldo e stralcio, cessione assets aziendali, apporti di nuovi capitale, cessione o affitto ramo d'azienda, ecc.).

f) Verifica della sostenibilità economico finanziaria e patrimoniale delle azioni di risanamento ipotizzate.

g) Approvazione del piano da parte dell'organo amministrativo aziendale.

h) Verifica del piano da parte di un professionista (soggetto certificatore) che ne:

a. Attesta l'affidabilità e la realizzabilità del piano.

b. Verifica le metodologie adottate per l'individuazione della crisi e delle relative soluzioni.

c. Verifica l'attendibilità dei dati aziendali.

d. Esprime un giudizio in merito alla fattibilità del piano.

i) Asseverazione del piano che sarà costituito almeno da:

a. Un piano industriale (in caso di prosecuzione dell'attività): sintetizza le strategie di intervento e le soluzioni per il superamento della crisi.

b. Un piano economico finanziario previsionale: specifica le modalità per ritornare all'equilibrio finanziario.

c. Il prospetto dei flussi di cassa attesi: evidenzia le principali movimentazioni monetarie e rassicura sul ritorno all'equilibrio finanziario.